Art. 75
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continua ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli , primo capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli del Testo Unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 3a
mediante l'applicazione delle tabelle A e B annesse al Testo Unico medesimo.
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