Art. 74 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 74

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli Enti presso cui prestarono servizio, purchè abbiano conservata la titolarità del posto e pagato, a mezzo degli Enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli Enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla Cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.
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