Art. 73
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
I sanitari che si siano iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli Enti di cui al precedente senza iscrizione alla casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli Enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alla successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.
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