Art. 71 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 71

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali è a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
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