Art. 57 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 57

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 18 giu 1952
Il sanitario che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme del presente Ordinamento. Il sanitario predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunzi alla pensione e rifonda, alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo. Il sanitario condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo. La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda. Se il sanitario cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta od indiretta o sulla indennità. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610 . COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610 . La pensione dovuta per inabilità o per morte dipendente da causa di servizio non è rispettivamente cumulabile con altra pensione diretta o con altra pensione indiretta a carico, anche parziale, della Cassa di previdenza, salvo agli aventi diritto la facoltà di opzione per la pensione più favorevole.
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