Art. 49 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 49

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato) sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto ad indennità ed a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti. È ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi Casse speciali, anche quando non sia vistata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili. L'indennità o la pensione complessiva liquidata viene pagata dalla Cassa di previdenza dei sanitari ed è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti ancorchè non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti. La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente. Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza dei sanitari le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensioni relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze. Nel caso che vi siano quote a carico di Enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti .
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