Art. 44
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa è valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall' del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall' del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennità liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.
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