Art. 43
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi.
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