Art. 4 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 4

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Il patrimonio netto della Cassa di previdenza è ripartito: 1) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, o dei loro aventi causa; 2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica; 3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggi degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
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