Art. 38
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Nei casi di cui ai precedenti alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il sanitario, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.
La pensione alla moglie ed alla prole del sanitario che sia cessato dal rapporto d'impiego per una delle condanne di cui al precedente non può però superare quella spettante alla vedova ed agli orfani del sanitario che sia stato pensionato in seguito a condanna.
Il conseguimento dell'indennità o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del sanitario condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.
Qualora il sanitario riacquisti il diritto al conseguimento della indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 37, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al sanitario stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.
Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli a 33 del presente Ordinamento.
Nel caso di ripristino del diritto a indennità o di cessazione della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia già stata liquidata ad altri aventi diritto.
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