Art. 30 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 30

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 8 dic 2005
La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa. In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonchè a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa. Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti. L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente . (6) Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennità degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennità agli altri aventi diritto. Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilità previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente .
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