Art. 23
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 21 mar 1958
Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento. (6)
Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035#art-23