Art. 21
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito in tutto o in parte nei termini di cui al precedente , il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
Se l'Amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempre che le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento annuo dalla data dei pagamenti.
Se l'esattore il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.
Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decadete dalla iscrizione alla Cassa di previdenza le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali abbiano un importo di entrate effettive ordinarie inferiori a lire venticinquemila annue.
In tale caso i sanitari hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, possono conseguire l'indennità di cui al successivo o la pensione di cui alla lettera a) dell'.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.
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