Art. 17 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 17

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
I contributi nella misura stabilita dal presente Ordinamento sono pagati direttamente dagli Enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.
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