Art. 14 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 14

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Il contributo dei sanitari iscritti alla Cassa è stabilito in lire seicento annue, oltre un contributo annuo straordinario di lire duecento fino a nuova disposizione.
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