Art. 13 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 13

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario è irrevocabile. Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.
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