Art. 12 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 12

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 18 giu 1952
I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente. La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione può retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610 .
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