Art. 11 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 11

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 10 lug 1975
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo. I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.
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