Art. 1
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un Corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.
Essa provvede alle pensioni ed alle indennità:
a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.
La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
Storico versioni
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