Art. 1 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 1

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un Corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni ed alle indennità: a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato; c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato. Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
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