Art. 2 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

Art. 2

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

In vigore dal 26 ago 1939
Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa però la somministrazione di bevande superalcooliche.
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