Art. 83 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 83

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente: a) assolvere ai compiti indicati agli ; b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio. Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.
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