Art. 82 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 82

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite « Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi » composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare. Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituirà senza il rappresentante del Registro italiano navale. Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca. Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.
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