Art. 66 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 66

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da soprastrutture. Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.
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