Art. 65
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.
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