Art. 65 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 65

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.
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