Art. 59 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 59

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei. La capacità totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantità d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla metà del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e ciò indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.
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