Art. 58 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 58

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato; per quanto concerne la provvista di acqua dolce, secondo le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti di sanità. A tal'uopo le navi devono essere munite dei mezzi necessari e cioè: a) di manichette di adatta sezione in buono stato di conservazione (quando non sia possibile effettuare il rifornimento mediante tubi metallici); b) di bocchettoni di imbarco fissi, a chiusura ermetica, situati al di sopra del piano del ponte di almeno metri 0,30; c) di casse di deposito (cisterne, gavoni, doppi fondi, ecc.); d) di casse di distribuzione. Quando l'acqua dolce è contenuta nei doppi fondi, dovranno installarsi speciali casse di deposito per l'acqua da bere, della capacità di almeno un quindicesimo del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dall'art. 56. Per gli equipaggi delle navi da passeggeri valgono le norme del regolamento sul trasporto passeggeri.
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