Art. 57
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Fermo il disposto dell'articolo precedente, è consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.
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