Art. 54
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Fermo il disposto dell' per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.
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