Art. 54 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 54

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Fermo il disposto dell' per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.
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