Art. 50 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 50

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento. L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni. . L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate. Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-50