Art. 43 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 43

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio. Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria. I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-43