Art. 42 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 42

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Qualora sulle navi siano installati negli alloggi dei passeggeri di tutte le classi impianti per distribuzione di aria condizionata, essi dovranno essere estesi a tutti gli alloggi dell'equipaggio.
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