Art. 35
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Per le navi da carico che abbiano più di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino più di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto può essere sistemato anche nel locale della cucina.
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