Art. 35 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 35

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per le navi da carico che abbiano più di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino più di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto può essere sistemato anche nel locale della cucina.
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