Art. 34 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 34

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori. Le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la Commissione centrale non ne riconosca la possibilità. Devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di cappa di estrazione. Qualora la ventilazione naturale, compresa, quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovrà provvedere con impianti meccanici adatti. Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali. Il pavimento deve altresì essere costruito in guisa da evitare lo sdrucciolamento.
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