Art. 30 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 30

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente. Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio. Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.
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