Art. 28 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 28

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate. Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.
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