Art. 27
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.
Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:
n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in più delle 24 o fino a 96;
n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.
Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.
Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all', primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.
Quando le persone di bassa forza siano più di 24 si installerà una latrina separata per i sottufficiali.
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