Art. 22
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.
È obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.
Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non più di due turni, a eccezione delle navi con più di trecento persone di equipaggio, sulle quali potrà essere consentito anche un terzo turno.
Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovrà esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se però una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggregheranno ad altra categoria.
Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:
cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all';
superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.
Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondità non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.
In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perchè ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.
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