Art. 21 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 21

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere. calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso. Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto. Per la determinazione di tale cubatura si moltiplicherà la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-21