Art. 18 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 18

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonchè di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale. Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina. Ai sottufficiali sarà fornito materasso e guanciale di lana.
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