Art. 16 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 16

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Non è consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. È fatto divieto altresì di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.
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