Art. 12
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.
In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.
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