Art. 11 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 11

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Le norme di cui agli , valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro. Non è consentito che in una cabina siano alloggiati più di quattro sottufficiali. I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno. Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.
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