Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 giu 1939
È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti moditicazioni: Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente: «3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni». Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52». Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente».
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