Art. 5
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 14 ott 1938
Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del mercato ha, altresì, facoltà di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni.
Le Direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualità e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite è redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.
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