Art. 4 · LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

Art. 4

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 19 giu 1955
Ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui all' della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all', sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale può suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia. Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell' della legge 11 marzo 1953, n. 150 .
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