Art. 14 · LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

Art. 14

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 19 giu 1955
I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda gestirli direttamente, possono essere dati in concessione, preferibilmente ad enti cooperativi di produttori. Tale concessione non può effettuarsi per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario ed il servizio degli astatori. Non possono essere oggetto di concessione neanche il servizio statistico e il frigorifero; a meno che non intervenga particolare autorizzazione del prefetto. La concessione dei servizi del mercato non può dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli della presente legge. Sulle deliberazioni relative alla concessione dei servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere della Commissione di cui all' della presente legge e della competente Capitaneria di porto. Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del demanio marittimo, occorre altresì l'autorizzazione della competente Capitaneria di porto. Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministro per la marina mercantile, il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarle in tutto o in parte, in quanto siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti .
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