Art. 1 · LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

Art. 1

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 19 giu 1955
I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti. Il prefetto può disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce . Il giudizio sull'idoneità delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
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