Art. 31 · LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

Art. 31

LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

In vigore dal 2 lug 1938
È vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonchè concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'articolo 705 del Codice penale. In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare verso l'Ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.
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