Art. 15 · LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

Art. 15

LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

In vigore dal 2 lug 1938
Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori. Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.
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