Art. 14 · LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

Art. 14

LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

In vigore dal 2 lug 1938
Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.
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